Superbonus 110%🚀🎁
[AGGIORNAMENTO: clicca qui per leggere le probabili modifiche al decreto rilancio in ambito del Superbonus].
Dopo settimane di discussioni e congetture, il Decreto Rilancio è stato pubblicato il 19 Maggio in Gazzetta Ufficiale. Il riferimento per la seguente illustrazione sul Superbonus al 110% sono gli articoli 119 e il 121 (rispettivamente a pag. 120 e 124 del testo scaricabile da qui), che apportano importanti novità e cambiamenti all’attuale situazione degli incentivi per riqualificazione energetica (Ecobonus).
- Cos’è il Superbonus
- A chi è rivolto
- Gli interventi al 110%
- Interventi “trainati” al 110%
- Antisismico 110%
- Panoramica interventi, aliquote e massimali
- Vincoli tecnici
- Cessione del credito
Cos’è il Superbonus
Il Superbonus è un incentivo fiscale rivolto a coloro che effettuano alcuni interventi, che migliorano l’efficienza energetica (o le prestazioni antisismiche) dell’intero edificio. Il Superbonus si concretizza nella possibilità di detrarre il 110% delle spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, dalla propria imposta sul reddito IRPEF in maniera equamente distribuita in 5 anni, o nella cessione del corrispondente credito di imposta a fornitori, banche o intermediari finanziari.
A chi è rivolto il Superbonus
I destinatari dell’agevolazione sono i seguenti:
- Condomini
- Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per interventi su:
- Unità immobiliari
- Edifici unifamiliari adibiti a abitazione principale
- Istituti autonomi case popolari (IACP) e gli enti con le stesse finalità sociali, per interventi su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
- Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili di loro proprietà o assegnati in godimento ai propri soci.
Gli interventi al 110%
Gli interventi che accedono direttamente al 110%, con i relativi limiti e vincoli, sono:
- a) Isolamento termico che interessi più del 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio, fino a una massima spesa di 60.000 € per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- b) Sostituzione di impianti centralizzati di climatizzazione invernale con impianti di riscaldamento, anche con raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, a:
- Caldaia a condensazione di classe A
- Pompa di calore (elettrica, ibrida o geotermica)
- Microcogenerazione
fino a una massima spesa di 30.000 € per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
- c) Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale in edifici unifamiliari con impianti di riscaldamento, anche con raffrescamento e/o produzione di acqua calda sanitaria, a pompa di calore (elettrica, ibrida o geotermica) o microcogenerazione, fino a una massima spesa di 30.000 €.
Interventi “trainati” al 110%
Se viene effettuato almeno uno tra gli interventi a), b) o c) elencati nel precedente paragrafo, allora anche altri interventi di riqualificazione energetica acquisiscono l’aliquota del 110%. Questi interventi “trainati” sono:
- Tutti quelli per i quali sono attualmente previsti gli Ecobonus, con i relativi requisiti minimi e massimali di spesa (per l’elenco e panoramica completa è presente questa guida). La durata della compensazione del credito rimane però di 10 anni.
- L’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, fino a una massima spesa di 48.000 €, e comunque con un limite di spesa di 2.400 €/kW di potenza installata, o di 1.600 €/kW nel caso di nuova costruzione, o ristrutturazione edilizia o urbanistica. Il periodo di detrazione di 5 anni. In questo caso, il Superbonus comporta l’obbligo di cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata, e non è cumulabile con altri incentivi, tra cui lo Scambio sul posto.
- L’installazione di sistemi di accumulo (batterie), contestuale o successiva all’installazione dell’impianto solare fotovoltaico, fino alla stessa spesa totale massima di 48.000 € e comunque con il limite di spesa di 1.000 €/kWh di capacità di accumulo, e con un periodo di detrazione di 5 anni. In questo caso, il Superbonus comporta di cessione in favore del GSE dell’energia non auto-consumata, e non è cumulabile con altri incentivi.
- L’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici (colonnine o wall box); la massima spesa, non esplicitata nel decreto, da normativa precedente è di 3.000 €, e il periodo di compensazione del credito di 10 anni.
Antisismico 110%
Lo stesso articolo del Decreto Rilancio prescrive l’aliquota 110% anche per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche con opere per la messa in sicurezza statica delle parti strutturali di interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente, che si trovino nelle zone sismiche 1, 2 o 3, e l’acquisto di case antisismiche entro 18 mesi dalla fine dei lavori. Il massimo di spesa ammessa è di 96.000 € per unità immobiliare presente nell’edificio. Oltre ai destinatari del superbonus per gli interventi di riqualificazione energetica (elencati nel paragrafo dedicato), questo bonus è destinato anche a interventi antisismici effettuati su edifici unifamiliari non adibiti a abitazione principale.
Panoramica interventi, aliquote e massimali
Le tabelle (scaricabili qui in formato pdf) che seguono riassumono la situazione di interventi agevolati, aliquote e massimali, riviste nell’ottica del Superbonus 110% e del Decreto Rilancio.
Le caselle a sfondo colorato sono quelle degli interventi che hanno diritto al 110% in maniera diretta.
Aliquota e massimali colorati relativi a un intervento valgono solo se questo viene effettuato contestualmente al maxi intervento dello stesso colore. Dove non espressamente indicato, i massimali di spesa e detrazione sono per ogni unità immobiliare.





Vincoli tecnici
Oltre ai requisiti relativi ai singoli interventi prescritti dalla normativa Ecobonus ancora in vigore, il Superbonus è subordinato all’ulteriore vincolo descritto di seguito.
Per accedere alla detrazione, l’intervento, anche congiuntamente a uno o più interventi “trainati”, deve migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio di almeno 2 classi, o comportare il raggiungimento della classe massima (A4). Questo requisito deve essere dimostrato dall’Attestato di Prestazione Energetica – APE – prima dell’intervento e dopo l’intervento. Se vuoi saperne di più sull’APE, ti rimando all’articolo: “Certificazione Energetica (APE) a Piacenza”
Cessione del credito
Il Decreto Rilancio all’articolo 121 conferma le modalità di cessione del credito già attive e descritte nell’articolo sugli Ecobonus, al paragrafo dedicato, ma introduce dei potenziamenti.
In particolare, tra i soggetti a cui è possibile cedere il credito vengono inclusi anche istituti di credito (banche) e intermediari finanziari.
Sconto in fattura
Inoltre, cedendo il credito al fornitore, che ha a sua volta facoltà di cessione, questo può in cambio effettuare uno sconto fino al 100% sul corrispettivo dovuto per l’intervento. Ed è per questo motivo che sul web e sui giornali si trovano titoli come “Ristrutturare gratis” (risultando a volte fuorvianti e illusori, visto che, come spiegato in questo articolo, gli interventi al 110% sono limitati e i vincoli abbastanza restrittivi).
L’idea è, infatti, che il 10% del credito eccedente il 100% del valore dell’intervento venga fruito da chi si “accolla” la detrazione in 5 anni, invogliando da un lato chi beneficia dell’intervento in sé (chi abita nell’edificio), che non paga per l’intervento, e dall’altro chi riceve il credito, il cessionario, banca o fornitore, a cui ritorna il 10% in più.
Estensioni della cessione del credito
Le modalità introdotte di cessione del credito e di sconto sono estese oltre che alle detrazioni fiscali per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, installazione di pannelli fotovoltaici, batterie e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, misure antisismiche, già citati nei paragrafi precedenti, anche per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e recupero o restauro della facciata, inclusa pulitura e tinteggiatura esterna, ciascuno con la rispettiva aliquota.
È inoltre possibile cedere con le modalità descritte anche il credito di imposta residuo, maturato da interventi già effettuati e ancora non fruito.
Visto di Conformità e congruità delle spese
Un’altra novità è il Visto di Conformità, documento necessario per ottenere la cessione del credito o lo sconto, che può essere rilasciato da dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali e da consulenti del lavoro e dai centri di assistenza fiscale.
Sempre ai fini della cessione del credito o sconto, è necessario che i tecnici abilitati asseverino, oltre al rispetto dei requisiti tecnici degli interventi, anche la congruità delle spese sostenute. Anche la responsabilità sugli importi ricade quindi su chi assevera (il tecnico), che è tenuto a dotarsi di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con un massimale proporzionato al numero e valore di asseverazioni rilasciate e non inferiore a 500.000 €.
Spero che l’articolo sia stato chiaro e utile, ma per qualsiasi dubbio potete scrivere a uno dei nostri contatti.
Aspettiamo adesso una Guida dell’Agenzia delle Entrate o indicazioni, sperando che faccia chiarezza sulle parti ancora un po’ confuse e fornisca indicazioni pratiche per la cessione del credito.

Laureata in Ingegneria energetica presso il Politecnico di Milano, si occupa di progettazione di impianti termici e isolamento dell’involucro edilizio in ambito civile. Gestisce le pratiche ENEA e GSE per gli incentivi fiscali relativi ad interventi di efficientamento energetico. Inoltre offre supporto alle aziende per la gestione di risorse e qualità.