Parco Agrisolare: impianti fotovoltaici per gli edifici agricoli
Bando per la riqualificazione delle strutture produttive del settore agroalimentare grazie ai fondi del PNRR.
Obiettivo: Ridurre i consumi energetici del settore agroalimentare riqualificando le strutture produttive e utilizzando i tetti degli edifici per installare milioni di impianti fotovoltaici, con una potenza installata pari ad almeno 375.000 kW nel 2026.
- Normativa di riferimento e descrizione del bando
- Risorse destinate al finanziamento
- Intensità del contributo
- Soggetti beneficiari
- Interventi ammessi
- Spese ammissibili
- Come richiedere il contributo
Normativa di riferimento e descrizione del bando
Il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con il Decreto emanato il 25 Marzo 2022 denominato “Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici da installare su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 2, componente 1, investimento 2.2 «Parco Agrisolare” pubblicato poi in Gazzetta Ufficiale il 28 Giugno 2022 (GU n.149 del 28-6-2022) e approvato dalla Commissione Europea intende selezionare e finanziare progetti che prevedono l’acquisto e la posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati strumentali all’attività dei soggetti beneficiari, ivi compresi quelli destinati alla ricezione ed ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica. Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di energia elettrica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Possono essere eseguiti anche uno o più interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture agricole.
Per essere finanziato l’investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) migliorare le prestazioni globali e la sostenibilità dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione;
b) migliorare l’ambiente naturale o le condizioni di igiene e di benessere animale, purché l’investimento in questione vada oltre le vigenti norme dell’Unione;
c) creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico.
Al seguente link il testo in pdf del Decreto.
Risorse destinate al finanziamento
Le risorse destinate al finanziamento dei suddetti interventi ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2., suddivise nel seguente modo:
a) 1.200 milioni di euro sono destinati alla realizzazione degli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella produzione agricola primaria;
b) 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
c) 150 milioni di euro sono destinati agli interventi realizzati dalle aziende agricole attive nella trasformazione di prodotti agricoli in prodotti non agricoli.
Le suddette quote potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all’andamento della stessa.
Un importo pari ad almeno il 40% delle già menzionate risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni meno sviluppate (ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) e tutte le Regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell’UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell’UE-27.
Qualora a seguito della conclusione del periodo di invio delle Proposte e delle valutazioni delle stesse da parte del GSE, le risorse destinate a progetti da realizzare nelle Regioni di cui al precedente alinea non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire eventuali fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni italiane, previa valutazione del Mipaaf e successiva formale indicazione al GSE.
Intensità del contributo
Per gli interventi da realizzare nelle aziende della produzione primaria e della trasformazione di prodotti agricoli, l’intensità massima del contributo riconoscibile è pari:
– al 50% delle spese ammissibili, per gli interventi da realizzare nelle Regioni meno sviluppate;
– al 40% delle spese ammissibili, per le altre Regioni.
Per gli interventi da realizzare nelle aziende della produzione primaria, l’intensità del contributo può essere maggiorata di 20 punti percentuali nel caso in cui:
– il soggetto beneficiario si configuri come giovane agricoltore o agricoltore insediato nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto (data di presentazione della Proposta), così come risultante dalle informazioni contenute nel Registro delle Imprese;
– l’investimento ricada in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici ai sensi dell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 così come individuate dal D.M. n. 591685 dell’11/11/2021.
Per gli interventi da realizzare nelle aziende della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli, indipendentemente dalla Regione di appartenenza, l’intensità massima riconoscibile è pari al 30% delle spese ammissibili.
L’intensità del contributo per gli interventi da realizzare nelle aziende attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli può essere maggiorata di:
– 20 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
– 10 punti percentuali, per gli aiuti concessi alle medie imprese;
– 15 punti percentuali, per investimenti effettuati nelle zone assistite (zone più svantaggiate all’interno dell’UE in termini di sviluppo economico e che soddisfano le condizioni di cui all’art. 107, par. 3, lett. a), del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea).
Soggetti beneficiari
– Imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria;
– Imprese agroindustriali;
– Indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
Non possono essere soggetti beneficiari i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo, riferito all’anno fiscale 2021, inferiore a euro 7.000 (articolo 4, comma 2, del Decreto).
Interventi ammessi
Gli interventi ammissibili all’agevolazione, da realizzare sui tetti di fabbricati strumentali all’attività agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 500 kWp.
Unitamente a tale attività, possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
– Rimozione e smaltimento dell’amianto (e, se del caso, l’eternit) dai tetti, in conformità alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell’apposito registro;
– Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovrà descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato;
– Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): la relazione del professionista dovrà dare conto delle modalità di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovrà essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell’aria.
Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili anche le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa.
Spese ammissibili
La spesa massima ammissibile per singolo progetto è pari a euro 750.000, nel limite massimo di euro 1.000.000 per singolo soggetto beneficiario. Fino a un limite massimo di euro 1.500/kWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell’impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 50.000.
Qualora siano installati dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile, potrà essere riconosciuta, in aggiunta, una spesa complessiva fino ad un limite massimo ammissibile pari euro 1.500 per installazione di dispositivi di ricarica wallbox di potenza complessiva non superiore ai 22 kW, pari euro 4.000 per installazione di colonnine di ricarica di potenza complessiva non superiore ai 22 kW, oppure 250 euro/kW, e fino a un massimo di euro 15.000, per l’installazione di dispositivi di ricarica di potenza complessiva superiore ai 22 kW.
Per la rimozione e smaltimento dell’amianto, ove presente, e l’esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell’isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700/kWp.
L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali.
Come richiedere il contributo
Ai fini della richiesta di ammissione al contributo, la proposta deve essere trasmessa, pena l’inammissibilità, esclusivamente per via telematica mediante l’apposito Portale “AGRISOLARE”, disponibile nell’Area Clienti del sito istituzionale del GSE, inserendo le informazioni tecnico-amministrative richieste, nonché allegando la documentazione a corredo.
Il caricamento delle domande sarà possibile dalle ore 12 del 27 settembre fino alle ore 12 del 27 ottobre 2022. Le agevolazioni verranno concesse mediante una procedura a sportello sino a esaurimento delle risorse disponibili.
Per maggiori informazioni: allegato A “Regolamento Operativo”.