Detrazione al 110% – La mia esperienza su casi reali e quello che nessuno dice
Ho iniziato per alcuni clienti a fare studi di fattibilità e diagnosi energetiche per interventi che possano godere della maxi detrazione al 110%.
Ho notato che la domanda che tutti si fanno è la seguente: “ riusciamo a saltare di due classi energetiche? “
Ebbene forse quella verifica, casi reali alla mano, è quella che deve preoccupare meno. Piuttosto i veri scogli sono la conformità urbanistica e catastale dello Stato di fatto dell’immobile e le verifiche della cosiddetta “Legge 10”.
(Per chi non lo sapesse la “Legge 10 del 1991” è una relazione tecnica che prescrive i requisiti – dal punto di vista energetico e ambientale – prestazionali minimi da rispettare per certe tipologie d’intervento sull’involucro e/o sull’impianto termico. E per come sono configurati gli interventi trainanti per il Super Bonus 110℅, si rientra sempre nell’ambito di applicazione della Legge 10 quando si ambisce alla super-detrazione).
Ma quali sono i problemi?
Cos’è che nessuno dice ?
Che i lavori iniziati (con SCIA o CILA depositata) prima del 1 Luglio 2020, che faranno richiesta dell’incentivo superbonus 110%, saranno TUTTI controllati da ENEA.
Cito testualmente il decreto Asseverazioni, art.5, comma3: “Il campione delle istanze sottoposte a controllo è definito nel limite minimo del 5% delle Asseverazioni annualmente presentate. ENEA esegue i controlli di cui al comma 1 su tutte le asseverazioni relative a interventi avviati prima del 1° luglio 2020”.
Puoi scaricare il decreto asseverazioni e gli altri decreti e circolari dell’AdE utili per orientarsi nel mondo del 110%, direttamente dal mio articolo “E’ iniziata l’era del Superbonus”
Fatemi sapere con un commento cosa ne pensate: davvero riusciranno a controllarli tutti? Anche relativamente ad almeno il 5% dei lavori partiti dopo il 1 Luglio, pensate che ce la faranno? O è solo per mettere paura? In ogni caso bisogna far le cose fatte bene….
Rispettare la Legge10
Quando si interviene su più del 50% dell’involucro – e spesso è così quando si pensa di fare il cappotto ai muri perimetrali (perché volevate fare dei cappotti “a metà”?!) – la verifica sul fabbisogno invernale imposta dalla Legge 10/91 risulta molto stringente, specialmente se si modifica l’impianto termico (ovvero se si sostituiscono contemporaneamente generazione, distribuzione ed emissione). Di conseguenza si dovrà progettare e prescrivere la coibentazione di altre superfici, come il sottotetto (o la copertura) a seconda di quale delle due sia la superficie disperdente e/o del solaio verso locali non climatizzati o contro-terreno.
Sanare eventuali abusi edilizi
Come avrai capito ormai per potere accedere al SuperBonus 110% si deve effettuare almeno uno dei due interventi citati sora, ma entrambi non rientrano nella categoria di manutenzione ordinaria e, dunque, per poterli iniziare sarà necessario presentare delle pratiche edilizie come la CILA o la SCIA. Ogni volta che si presenta una pratica, lo stato di fatto dell’immobile deve essere conforme dal punto di vista catastale e urbanistico. Solo dopo aver fatto questa verifica – che può significare che il vostro tecnico dovrà effettuare un accesso agli atti nel Comune dove è ubicato l’immobile – si può presentare una nuova pratica edilizia.
Può anche capitare che il proprietario di un immobile non sia a conoscenza che lo stesso abbia degli abusi – magari ereditati da altri e che esistono da anni – e che quindi dovranno essere sanati per poter presentare una qualsiasi nuova pratica edilizia.
Se si riscontrano difformità/abusi edilizi, e se si vuole proseguire nell’ottenimento del Superbonus, tali abusi andranno prima sanati e per fare ciò, si dovranno comunque sostenere delle spese (ovviamente non detraibili al 110%). A seconda della gravità delle difformità, l’importo e i tempi per la sanatoria possono variare parecchio. Una volta pagati gli oneri comunali e sanati gli abusi, si potrà ri-partire con una nuova pratica edilizia per il Superbonus 110%.
“Spendere” meno dei massimali specifici
L’ultimo aspetto che voglio mettere in evidenza è quello dei massimali. Ormai tutti (clienti compresi) sanno a memoria i massimali assoluti (p.e. 50.000 € per il cappotto singola unità, 30.000 € per impianto termico etc etc…) ma in realtà, specie per immobili di dimensioni contenute (diciamo “normali”) questi massimali non sono mai raggiungibili. Eh si! …. Perchè considerando i massimali specifici (di cui vi lascio la tabella sotto) e moltiplicandoli ad esempio per i m2 di superficie su cui si andrà a realizzare il cappotto, si ottiene il vero massimale di spesa oltre al quale ogni € non sarà più detraibile al 110% o scontabile in fattura. Solamente se il valore così ottenuto risulta maggiore del massimale assoluto, allora sarà proprio quest’ultimo il vero tetto da non sforare. Su una decina di casi considerati non mi è mai successo !

Sottolineo che per verificare il non superamento dei massimali specifici NON si devono conteggiare l’IVA, le spese professionali e opere complementari necessarie all’installazione e a messa in opera delle tecnologie. Mentre queste voci dovranno essere conteggiate ai fini della verifica del massimale assoluto (es: 50.000 € cappotto per unifamiliare).

Osservazioni ben fatte, che il 110% non fosse una passeggiata era evidente… ci sentiremo a breve
Chiarissimo come sempre! Almeno da parte tua!
In realta’ a me non sembra cosi’ …quella tabella riportata, che potrebbe essere modificata con la conversione in legge, relativa all’ecobonus, PUO’ essere utilizzata come base dai tecnici DOPO aver constatato la NON presenza di determinate voci sul prezziario della regione di apparenenza o sui prezziari DEI …
L’allegato I si usa esclusivamente nei casi di Ecobonus e nella sola circostanza in cui gli interventi non richiedono asseverazione. Per semplificare: con il superbonus non centra nulla se non nell’estremo caso di utilizzare i valori in una analisi prezzi qualora non siano disponibili le voci specifiche nei prezzari.
Molto. Interessante l, articolo.ing M Lanciano
Buongiorno, ma per capire qualcuno è veramente riuscito ad applicare questo Bonus 110? Tutte le persone con le quali ho parlato io dicono che è impossibile!
Ho chiesto un preventivo nel 2019 per il rifacimento del tetto della mia casa indipendente prima dell’avvento del Superbonus/Sismabonus. Ora che ho tutti i requisiti di legge per accedere alla maxi detrazione i preventivi delle imprese edili sono raddoppiati nel prezzo oppure non li fanno nemmeno, così di fatto non riesco a sfruttare il 110% perché i pochi preventivi ricevuti non sono asseverabili. Sapete spiegarmi perchè?
Io lo vedo come tutta una truffa
con le società di General Contractors che possono sparire quando vogliono
( corrono a cancellarsi dal registro delle imprese appena finiscono i lavori ) e che son tutte nate l’anno scorso,non so se mi spiego.
Alcune domande:
1. quindi se la superficie esterna verticale è di 100 mq, il tetto di spesa è 150*100=15.000€?
2. se oltre al cappotto vengono rifatti anche gli infissi (supponiamo 4 finestre 1,2 x 1,2mt, quindi con 1,2*1,2*650*4 = 3744€) il massimale si somma a quello del cappotto? (quindi totale 18.344)?
3. i 50.000 € riguarda la somma di tutti gli interventi?
4. la ventilazione meccanica forzata a recupero di calore risulta recuperabile nel 110%?
Buongiorno,
i punti 1 e 2 come da Lei interpretati sono corretti solo nei casi in cui non serve asseverazione di tecnico (quindi non ecobonus 110%) in quanto quei prezzi unitari sono da utilizzarsi solo in tali circostanze.
Sul punto 3 tengo a precisare che 50.000€ è il massimale di spesa per la coibentazione dell’involucro di un’abitazione unifamigliare nel caso in cui si interviene su più del 25% della superficie disperdente. Quindi nel suo esempio la risposta è no: Cappotto massimale 50 k€ e infissi 54545 €.
Sul punto 4 ENEA ha chiarito con la FAQ 16 D (che copio e incollo sotto). Semplificando le rispondo che è detraibile al 110% anche la VMC come opere accessoria alla coibentazione ma è necessario dimostrare attraverso alcuni calcoli termo-igrometrici che l’installazione della VMC è necessaria per risolvere alcuni problemi di formazione di condensa e muffe.
16.D Vorrei sapere se l’installazione di un sistema di VMC (Ventilazione Meccanica Controllata), correlata ad un intervento di coibentazione di superfici opache oppure in concomitanza con la sostituzione del generatore di calore, possa essere agevolata con l’Ecobonus?
R. Relativamente all’installazione di impianti di “Ventilazione Meccanica Controllata” (VMC) nel caso di interventi di isolamento termico delle superfici opache disperdenti, si rappresenta quanto segue: In via preliminare si ricorda che, ai sensi del paragrafo 2.3, punto 2, dell’Allegato 1 al Decreto interministeriale 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), nel caso di nuova costruzione, o di edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti o a riqualificazioni energetica, ed in particolare qualora si realizzino interventi che riguardino le strutture opache delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno, è necessario procedere alla verifica dell’assenza di rischio di formazione di muffe e di condensazioni interstiziali, in conformità alla UNI EN ISO 13788. Si ritiene tuttavia che, qualora, pur considerando il numero di ricambi d’aria naturale previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 e provvedendo per quanto possibile alla correzione dei ponti termici, possa permanere il pericolo di formazione di muffe o condense in corrispondenza di essi, i sistemi di VMC rappresentino una valida soluzione tecnica. In tali condizioni, pertanto, tali sistemi si ritengono ammissibili alle detrazioni fiscali, se realizzati congiuntamente agli interventi di coibentazione delle superfici opache, nei limiti di spesa, detrazione e costo specifico a quest’ultimi riservati. Al fine di verificare la condizione sopra indicata, ovvero che la VMC rappresenti l’unica soluzione per garantire l’assenza di muffe o condense interstiziali non potendo procedere all’eliminazione di tutti i ponti termici, è necessario che il tecnico abilitato alleghi come parte integrante e sostanziale dell’asseverazione di cui al Decreto interministeriale 06 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti Tecnici) una relazione tecnica dalla quale emerga la sussistenza di detto presupposto. Tale relazione dovrà altresì dimostrare che il sistema di VMC installato consegua un risparmio energetico rispetto alla situazione che prevede la massima correzione dei ponti termici, come sopra indicato, un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNI-TS 11300-1 calcolato nell’ipotesi che venga alimentato solo con energia elettrica prelevata della rete. Per quanto sopra, risultano ammissibili esclusivamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore.
Inoltre, a prescindere da quanto sopra riportato, si ritiene che i sistemi di VMC possono accedere alle citate detrazioni fiscali anche nel caso in cui siano associati ad un intervento di sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale con un impianto con fluido termovettore ad aria e siano con esso strettamente integrati. In tal caso i sistemi di VMC risultano parte integrante dell’impianto di climatizzazione invernale e ad essi si applicano i medesimi limiti di spesa, detrazione e costo specifico per i citati impianti. Anche per tale casistica, il sistema di VMC installato deve garantire un risparmio energetico, da asseverare mediante relazione di un tecnico abilitato, rispetto alla situazione che prevede un numero di ricambi d’aria naturale pari a quello previsto dalla norma UNITS 11300-1 nell’ipotesi che sia alimentato esclusivamente con energia elettrica prelevata della rete. Conseguentemente sono ammissibili solamente i sistemi di VMC dotati di recupero di calore. La relazione di cui sopra può essere allegata, per farne parte integrante e sostanziale, all’asseverazione prodotta ai sensi del suddetto “decreto requisiti tecnici” nei casi da esso previsti.
Scusate ma una volta avuto il computo metrico, fatto il contratto con impresa edile…ma poi la banca concede il prestito ponte magari x lavori di 400/500.000 €?
O anche qui si trovano difficoltà?
Sig.ra Stefania, grazie per aver visitato il mio sito e aver letto l’articolo. Purtroppo temo che alla sua domanda possa risponderle solo la banca……